Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, può:
- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.
Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
La realizzazione di opere da parte del richiedente è ammessa limitatamente agli impianti di connessione alla rete.
Il gestore indica le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria alla progettazione e realizzazione di dette opere.
Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.
La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal richiedente è comunque effettuata dal gestore di rete, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.