Nel caso di impianto realizzato in più fasi e da più di un installatore, o di impianto modificato/trasformato, ai fini dell’accertamento documentale occorre che l’installatore effettivamente incaricato della messa in servizio dell’impianto, dopo aver verificato le parti preesistenti e concluso le eventuali proprie realizzazioni, produca tutta la documentazione necessaria alla conduzione dell’accertamento (Allegato I/40 e relativi allegati tecnici obbligatori).
Se per le preesistenti parti di impianto sono disponibili le dichiarazioni di conformità parziali (limitate cioè alle parti ed alle operazioni effettivamente realizzate da ciascun installatore precedentemente intervenuto) provviste dei relativi allegati tecnici obbligatori, contenenti le descrizioni a contenuto tecnico che illustrano l’impianto nel suo complesso, l’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto deve integrare con tali documenti l’Allegato I/40 ed i restanti documenti tecnici da egli stesso prodotti in funzione del proprio operato.
Qualora, invece, risultassero indisponibili le pregresse dichiarazioni di conformità parziali (limitate cioè alle parti ed alle operazioni effettivamente realizzate da ciascun installatore precedentemente intervenuto) in tutto o anche solo limitatamente ai correlati allegati tecnici obbligatori, per le parti di impianto preesistenti l’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto deve effettuare le prove e le verifiche di compatibilità della parte di impianto preesistente ed attestarne i risultati.
Per queste situazioni, a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione ARERA 40/2014/R/gas e s.m.i. ed ai fini della conduzione dell’accertamento documentale, l’attestazione di compatibilità per le parti di impianto preesistenti è resa esclusivamente mediante formalizzazione del Rapporto Tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti, come previsto all’art. 2.2 – lettera d) dello stesso provvedimento.
In coerenza alle disposizioni emanate dall’ARERA nell’assunto deliberativo del richiamato provvedimento 40/2014/R/gas e s.m.i., il Rapporto Tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti deve essere redatto sulla base del Modello RTC (Modulo RTC – rapporto tecnico di compatibilità) predisposto dal Comitato Italiano Gas ed accluso alle Linee Guida n. 11 da esso pubblicate.
Impianti “nuovi” parzialmente o interamente preesistenti e impianti modificati o trasformati